Allevamento Amatoriale

 Allevamento per autoconsumo domestico e/o hobbistico.

Allevamento Amatoriale di Cani

 

Tale hobby trattasi di addestramento e produzione di cucciolata occasionale e privata, quindi non trattasi di imprenditoria agricola.

Inoltre l'allevamento detiene un numero inferiore a 5 fattrici e che annualmente produce un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità o nessuna.

Per tale ragione non è soggetto ai vincoli del R.E.A. (repertorio economico amministrativo comunale) e al registro degli allevatori all'art. 7 lett. a) del disciplinare del libro genealogico del cane di razza, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. (camera di commercio).

Si sostengono le spese mediche necessarie alla cura e al benessere dell'animale e al suo fabbisogno giornaliero ed affettivo, nonché all'igiene.

I cani in proprio possesso sono tutti registrati all'anagrafe canina, i cui dati sono trattati in un archivio telematico dall'Az. USL 4 di Enna, in conformità alla legge 675/96.

 

Nota: Non trattasi di attività agricola, per cui non occorre specificare il luogo di detenzione degli animali. Vedi disposizione dell'ENCI.

 

Definizione amatoriale: si esercita come attività agonistica secondaria l'allevamento canino.

 

Le eventuali cucciolate potranno essere messe in vendita o inserite nelle pagine di adozioni con pubblicazione mezzi informatici (sito web) o cartacea.

 

In caso di vendita il prezzo corrispettivo è per un recupero delle spese:

  1. selezione della razza;

  2. spese per allevare la cucciolta;

  3. l'effettiva bellezza;

  4. spese di acquisto o monta dei riproduttori;

  5. spese veterinarie di tutto l'allevamento;

  6. sverminazione, vaccinazione, microchip;

  7. latte in polvere, omogeneizzati, pappe da svezzamento;

  8. antiparassitari (pulci e zecche);

  9. mangime puppy;

  10. varie ed eventuali

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Allevatore AMATORIALE:

  • possiede anche più cani ma non supera le 5 fattrici e i 30 cuccioli all'anno ;
  • fa selezione di razza e cede i suoi cuccioli a privati (non a negozi) · non è tenuto all'iscrizione alla CCIA e nemmeno al registro IVA ;
  • In presenza di un risultato gestionale positivo il reddito va dichiarato come "attività commerciale non esercitata abitualmente" ed è costituito dall'ammontare percepito meno le spese specificatamente inerenti. (art. 81 e 85 del DPR 22.12.1986 n. 917).
  • E' obbligato (dipende dal numero di cani) a dichiararlo ed eventualmente iscriversi al Registro ALLEVATORI AUSL avendo anche la loro autorizzazione sanitaria. Si veda anche il D.M. 28 gennaio 1994 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1994, n. 40) art. un.
 

 

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